DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale” come modificato dal D.M. 25 marzo 2020 “Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020” – Esclusione delle Attività degli studi di architettura, ingegneria ed
altri studi tecnici (Codice ATECO 71) e della Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali (Codice ATECO 94) dalla sospensione delle attività produttive industriali e commerciali.
CIRC. CNI 524-31.03.20-CODICI ATECO