Vi informiamo che il c.d. “Decreto Salva Casa” è stato convertito in legge, con modifiche, ed è in attesa della pubblicazione in G.U.
Il testo definitivo, approvato il 24/07/2024 in Senato, contiene rilevanti novità rispetto al testo del D.L.
La novità più eclatante riguarda l’estensione del campo di applicazione della sanatoria semplificata di cui all’art. 36 bis del T.U. Edilizia, anche alle variazioni essenziali di cui all’art. 32 dello stesso T.U.
Non solo, tale sanatoria potrà riguardare anche interventi eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica: «anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati».
È previsto il meccanismo del c.d. “silenzio-assenso” se il parere vincolante della Sovrintendenza in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica postuma non venisse reso entro il termine perentorio di 90 giorni.
Si tratta quindi di una previsione “rivoluzionaria”, che consentirebbe di regolarizzare tutta una serie di abusi, anche su immobili vincolati o siti in area paesaggistica, fino ad oggi insanabili.
Tale innovativa disciplina andrà coordinata con la normativa regionale di dettaglio in materia di “variazioni essenziali” e con la normativa speciale di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Ebbene, ad una prima lettura e salvo approfondimenti, non risultano modificate le disposizioni di tale Codice che, come noto, vietano di conseguire l’autorizzazione paesaggistica postuma (salvo casi eccezionali).
Si ravvisa, quindi, un palese contrasto tra le due normative, destinato a creare seri problemi interpretativi e applicativi.
Pino e Associati
Studio Legale-Arezzo