L’Albo dell’Ordine

L’iscrizione nell’Albo:

  • è obbligatoria per esercitare la professione di Ingegnere
  • si ottiene presentando domanda all’Ordine della Provincia ove il professionista è residente, oppure ha domicilio professionale stabile (Legge n°526/1999)
  • è subordinata al superamento dell’Esame di Stato abilitante, al godimento dei diritti civili e alla buona condotta morale
  • deve essere deliberata dal Consiglio dell’Ordine entro tre mesi dalla presentazione della domanda
  • può avvenire in un solo Ordine provinciale degli Ingegneri

L’Albo è pubblico e contiene per ciascuno degli iscritti, elencati in ordine alfabetico:

  • dati anagrafici: cognome e nome, residenza, data e natura del titolo abilitante all’esercizio della professione
  • numero progressivo di iscrizione
  • data di iscrizione

L’iscritto può essere sospeso o cancellato dall’Albo:

  • a seguito di giudizio disciplinare
  • nel caso di perdita dei diritti civili
  • se riporta una condanna impeditiva alla iscrizione

L’Ordine degli Ingegneri

L’Ordine Provinciale degli Ingegneri è un Ente Pubblico non economico territoriale. Gli Ordini degli Ingegneri sono posti sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia che la esercita direttamente ovvero tramite i Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica.
Gli Ordini degli Ingegneri sono stati:

  • istituiti con la Legge n. 1395 del 24.06.1923 e regolati con R.D. n. 2537 del 23.10.1925
  • abrogati con R.D. n. 2145 del 27.10.1927, che ne ha attribuito le funzioni alle Associazioni Sindacali corporative
  • ricostituiti con D.L. Luogotenenziale n. 382 del 23.11.1944

L’assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine e si riunisce:

  • in adunanza ordinaria:
    • per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo dell’anno successivo
  • in adunanza straordinaria:
    • su convocazione del Consiglio
    • su richiesta motivata di almeno un quinto degli iscritti all’Albo

Il Consiglio dell’Ordine

Il Consiglio è l’organo direttivo dell’Ordine eletto dagli iscritti.
componenti del Consiglio sono eletti tra gli iscritti all’Albo e restano in carica per quattro anni.
Il numero dei Consiglieri è:

  • sette fino a 100 iscritti all’Albo
  • nove fino a 500 iscritti
  • nove fino a 1500 iscritti
  • quindici oltre 1500 iscritti

Il Consiglio elegge tra i propri membri:
Presidente, Segretario, Tesoriere, Vice Presidente (facoltativo).
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Ordine e del Consiglio, presiede il Consiglio e l’assemblea dell’Ordine
Il Segretario riceve le domande di iscrizione all’Albo, redige le deliberazioni del Consiglio e ne autentica le copie, cura la corrispondenza, ha in consegna l’archivio e la biblioteca.
Il Tesoriere è responsabile dei fondi e delle altre proprietà dell’Ordine, riscuote il contributo annuale, paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario, tiene i registri contabili e l’inventario del patrimonio dell’Ordine.
Il Consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento.
Il Vicepresidente può essere delegato a rappresentare il Presidente in alcune funzioni, esclusa la rappresentanza legale dell’Ordine.

Attribuzioni del Consiglio dell’Ordine

Le attribuzioni principali del Consiglio sono:

  • tenuta dell’Albo
  • vigilanza sulla disciplina degli iscritti
  • adozione dei provvedimenti disciplinari
  • repressione dell’uso abusivo del titolo di Ingegnere e dell’esercizio abusivo della professione
  • determinazione del contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per il funzionamento dell’Ordine
  • elaborazione di tariffe professionali, ove non stabilite per Legge
  • rilascio di pareri di congruità sulle notule
  • emissione di pareri su argomenti attinenti alla professione di Ingegnere, se richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni

Altre funzioni del Consiglio:

  • promozione culturale e tecnico normativa, mediante pubblicazioni, organizzazione di convegni e corsi di formazione e di aggiornamento professionale
  • organizzazione di corsi abilitanti previsti dalla Legge (ad esempio prevenzione incendi, sicurezza cantieri)
  • certificazione relativa all’iscrizione all’Albo
  • amministrazione relativa al funzionamento dell’Ordine

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Il Consiglio Nazionale ha natura giuridica di Ente Pubblico non economico posto sotto diretta vigilanza del Ministero della Giustizia.
Ha sede presso il Ministero della Giustizia.
La composizione attuale e le attribuzioni del Consiglio Nazionale sono stabilite nel Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 23.11.1944 e nel D.P.R. 08.07.2005, n. 169.
membri del Consiglio Nazionale sono quindici, sono eletti dai Consigli degli Ordini provinciali e restano in carica cinque anni.
Nelle elezioni del Consiglio Nazionale gli Ordini provinciali dispongono di

un voto ogni 100 iscritti o frazione, fino a 200 iscritti
un voto ogni 200 iscritti, fino a 600 iscritti
un voto ogni 300 iscritti, oltre 600 iscritti

Il Consiglio Nazionale elegge tra i propri membri:
Presidente, Vicepresidente e Segretario, che hanno attribuzioni analoghe a quelle previste per le cariche corrispondenti negli Ordini Provinciali, anche se non espressamente indicate nella Legge.

Attribuzioni del Consiglio Nazionale

Le principali attribuzioni del Consiglio Nazionale sono:

  • tratta i ricorsi presentati contro le delibere dei Consigli degli Ordini provinciali in materia di iscrizione e cancellazione dall’Albo, di giudizi disciplinari, di elezioni; contro le decisioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per violazione di Legge
  • promuove o interviene in proprio, oppure a sostegno degli Ordini provinciali, nei procedimenti giudiziari di maggiore interesse per la professione
  • è organo consultivo istituzionale del Governo e del Parlamento in materia di Leggi e Regolamenti che riguardano comunque la professione di Ingegnere
  • emette direttive ed esprime pareri riguardanti l’esercizio della professione e la condotta degli Ordini, di propria iniziativa e su richiesta degli Ordini provinciali e degli Organi statali
  • determina il contributo dovuto dagli iscritti agli Ordini provinciali per il funzionamento del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale ha inoltre funzioni di approfondimento tecnico culturale e normativo, pubblica un periodico e studi monografici di interesse generale per la professione. Dispone di un Centro Studi per lo svolgimento di tali attività.

La Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Toscana

Le Federazioni Regionali degli Ordini non sono contemplate dalle Leggi professionali vigenti e sono state costituite in molte Regioni Italiane su base volontaristica, a titolo associativo.
La Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Toscana è stata costituita nel 1974 per volontà degli Ordini provinciali della Toscana, con gli obiettivi principali di:

  • intervenire presso gli Organi regionali preposti alle iniziative legislative riguardanti la vita economica e sociale della Toscana
  • costituire organo di collegamento e di sintesi delle attività degli Ordini Provinciali, nel rispetto delle loro autonomie
  • coordinare l’attività dei Consigli degli Ordini riuniti nella Federazione

Nell’attuale momento storico la Federazione assume particolare importanza in relazione con la modifica del Titolo V della Costituzione (Legge n°3/2001 sul federalismo) che attribuisce alle Regioni potere legislativo concorrente con la legislazione nazionale in materia di professioni.
La Federazione rappresenta gli Ordini degli Ingegneri della Toscana nel Comitato Unitario delle Professioni (CUP), che costituisce l’interlocutore della Regione Toscana in materia di professioni.