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    Filippo TERRENI
    Partecipante

    Con riferimento agli interventi di cui all’art. 16-bis comma 1 lettera i del dpr 917/1986 a cui rimandano l’art 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), si richiede parere interpretativo circa la seguente parte:

    “Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita’ immobiliari”

    In particolare, interpretando con buon senso e ragionevolezza, sembra che gli interventi debbano essere quanto più estesi all’intero edificio e, nel caso di aggregati in centro storico, siano da privilegiarsi piani di intervento su ampia scala piuttosto che su singole unità immobiliari. Nascono quindi i seguenti dubbi:

    come classifico un intervento locale di rifacimento tetto che implica sicuramente un miglioramento generale in termini sismici (possibile alleggerimento, incremento comportamento scatolare, riduzione dei meccanismi locali ecc.) ma è comunque limitato ad un solo componente strutturale del fabbricato?
    Come relaziono questo articolo con le linee guida del sismabonus, che comunque mi permettono di agire, in caso di aggregato edilizio, su una singola unità strutturale? In fin dei conti, vista la raccomandazione di intervenire su “interi edifici” non merita in ogni caso certificare il superamento di classe, visto anche che con una semplice procedura semplificata intervengo globalmente sul fabbricato”

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