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  • #59045
    Michele Giannecchini
    Partecipante

    Buongiorno, qualora su immobili per civile abitazione si vadano ad effettuare degli interventi di miglioramento del rischio sismico, per i quali il progettista delle strutture produca la necessaria relazione asseverata che certifichi la riduzione del rischio sismico per l’intero edificio, senza tuttavia attestare il passaggio ad una classe di rischio inferiore, alla luce del dettato legislativo della 77/2020, detti interventi daranno accesso al beneficio fiscale con aliquota di detrazione al 110% nei limiti propri dei massimali dell’intervento stesso. In caso di diversa interpretazione si fa notare come l’art. 119 comma 4 della legge 77/2020 richiami tutti gli interventi previsti dai commi da 1-bis a 1-septies, comprendendo di fatto anche gli interventi che non portino al conseguimento di una classe di rischio sismico inferiore
    Quindi si chiede se in riferimento ad interventi su immobili per civile abitazione, si possa confermare o meno l’interpretazione secondo cui per l’accesso alla fruizione del cosiddetto “supersismabonus” al 110% non risulti condizione vincolante l’esecuzione di opere di mitigazione del rischio sismico tali da determinare il passaggio ad una o più classi di rischio inferiore (art. 16 commi 1-quater e 1-quinques DL n.63 04/06/2013 e s.m.i.), ma possa essere condizione sufficiente l’adozione di misure antisismiche che portino ad una riduzione del rischio sismico per l’intero edificio (art. 16 commi 1-bis e 1-ter DL n.63 04/06/2013 e s.m.i.)
    Grazie

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