Sono interessato anche io all’argomento. È un dubbio che mi sono posto fin dall’inizio che seguendo vari webinar e ponendo domande non mi hanno del tutto tolto…
In particolare vorrei capire innanzitutto se nel caso di interventi “locali” su singole strutture (campi di solaio, campi di coperture, singole travi ecc.) si ha diritto alla detrazione.
Gli interventi di cui al comma 1-bis (oggi pure quelli al 110%) sono per definizione di limitata entità e per necessità anche solo “statiche” (es. sostituzione trave ammalorata, rifacimento solaio sottodimensionato, ecc.).
Non è chiaro anche se, in questi casi, si debba classificare l’intero edifico (o l’intera u.s.) oppure nell’asseverazione si può lasciare in bianco la classificazione. E’ evidente che classificare l’edificio quando devi realizzare un intervento locale può essere molto complicato (anche solo per l’accesso alle altre u.i.).
Il principio in questi casi sarebbe questo: dal momento che per gli interventi locali (che avevano accesso alla detrazione del 50%) non serviva la classificazione e non serviva l’asseverazione (previsti invece per il “vecchio” sismabonus”) analogamente per questo “nuovo” sismabonus non dovrebbero servire (avendo semplicemente aumentato la percentuale di detrazione ma la norma è rimasta la stessa). La compilazione dell’Allegato B sarebbe solo utile al discorso assicurativo e alla congruità delle spese.
Naturalmente è una mia interpretazione e vorrei sentire anche altri pareri. Anzi, forse, visto il punto particolarmente importante del tuo post, potrebbe essere asupicabile che l’ordine si facesse promotore di un interpello all’ADE.
Enrico Forni