L’obbligo di assicurazione per gli iscritti all’Ordine degli ingegneri riguarda solo chi dimostra di esercitare in modo effettivo l’attività libero-professionale. Ne sono quindi esentati gli ingegneri non iscritti all’Albo e quelli iscritti ma che non esercitano concretamente la professione, come i dipendenti di aziende private che non firmano i progetti o gli ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione che esercitano la professione in esclusiva per il proprio Ente.

La polizza professionale prevista dalla Riforma delle Professioni (D.P.R. n. 137 del 14 agosto 2012) obbliga i professionisti compresi gli ingegneri appartenenti alle Professioni Regolamentate a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. L’obbligo vale anche per le società tra professionisti.

La polizza Rc copre gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai danni colposamente e personalmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale in caso di errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a terzi, inclusi i clienti.

Nel momento in cui il professionista assume l’incarico, la polizza deve risultare attiva e il cliente deve essere informato sugli estremi della copertura.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze ha stipulato la seguente convenzione con agevolazioni tariffarie per i propri iscritti:

Convenzione Faggi & Faggi – Agenti di Assicurazione

Altre convenzioni:

Convenzione assicurativa Inarcassa

Link articolo utile