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Buongiorno.
Leggendo l’articolo 119 comma 4 del dl34/2020 pare che non sia necessario ottenere il miglioramento di una classe
Il decreto legge 34 rimanda ai commi da 1 bis a 1 septies dell’art. 16 del DL.63/2013 quindi includendo gli interventi senza salto di classe (comma 1 bis) sia quelli con (comma 1 quater e 1 quinques)
il comma 1 bis rimanda al DPR 917/1986 art 16 comma 1 lettera i, dove si specificano alcuni dettagli di questi interventi, in particolare specifica che l’intervento deve essere esteso a tutto l’edificio o complesso di edifici collegati strutturalmente.
La mi domande sono queste:
1) Nel caso di una serie di fabbricati in linea (3 o 4) costruiti in periodi diversi e altezze diverse, quindi strutturalmente differenti ma collegati tra loro, ma funzionalmente indipendenti per accedere al superbonus tramite gli interventi strutturali occorre realizzare un progetto unitario che comprenda tutta la schiera ?
2) Il fatto che l’intervento vada esteso all’intero fabbricato esclude o non non esclude dal 100% gli interventi denominati dalle NTC come “interventi locali” nel caso siano di fatto “interventi locali estesi” come ad esempio l’installazione di catene a tutti i solai per un edificio in muratura o altri interventi locali che nel vecchio sismabonus consentivano un salto di classe con la verifica convenzionale?
3) Nonostante non sia formalmente richiesto il cambio di classe viene richiesto comunque dall art 119 comma 13
“l’efficacia degli stessi (gli interventi) al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati”, nonché nella modulistica del decreto ministeriale del DM 329 sulle asseverazioni occorre asseverare “consentono la riduzione della classe di rischio sismico della costruzione”.
Visto la non molto chiara linea e le grosse responsabilità economiche vorrei sapere chi è l’ente preposto alla eventuale verifica delle asseverazioni (Ministero delle infrastrutture e trasporti immagino) e se la RPT o il CNI si stanno muovendo per redigere un interpello presso l’ente preposto al controllo per dipanare questi dubbi.
Grazie.
Cari colleghi,
come noto il D.L n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con L. n. 120 dell’11 settembre 2020, ha introdotto per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di abilitazione dell’accesso ai propri siti esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Per ottemperare a tale obbligo, e anche nell’intento di fornire sempre nuovi servizi utili all’attività professionale di ciascun iscritto all’Albo, dal 23 maggio è attivo il servizio di autenticazione mediante SPID all’area riservata nel sito e dalla piattaforma formazione.
Inoltre, è stato attivato l’ulteriore servizio “Entra con CIE”, per rendere accessibili i servizi online a tutti gli utenti titolari di una Carta di Identità Elettronica (CIE).
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