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  • #59071
    Massimo GUERRI
    Partecipante

    In un condominio si deve realizzare il rifacimento dell’intonaco che interessa oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Il fabbricato è classificato dal comune come edificio di notevole valore storico ed artistico e vieta la realizzazione del cappotto, pertanto ai sensi della circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 2/E del 14/02/2020 nel caso in questione non si applicano il DM 26/06/2015 “requisiti minimi” e il DM 11/03/2008. Si chiede se il rifacimento dell’intonaco senza rispettare i suddetti requisiti può accedere al bonus facciate.
    In caso di risposta affermativa se i condomini vogliono cedere il credito d’imposta o usufruire dello sconto in fattura, come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E, è necessaria l’asseverazione, da parte di un tecnico, della congruità delle spese?

    #59073
    Federico COSTANZI
    Partecipante

    Buonasera, vorrei inserirmi anch’io in questo quesito, perchè ho una situazione simile, e porne anche altri a riguardo sperando di poter avere un riscontro.
    Secondo me il problema è inverso; la circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 2/E del 14/02/2020 pare essere relativa esclusivamente alla “Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)“, così come riporta il titolo stesso della Circolare.
    Per cui si applica proprio al bonus facciate (dovrebbe esserci scritto se guarda anche sul vademecum dell’ENEA stessa), ma non trovo un collegamento al DM26G/06/2015, le può tornare?
    Io mi sto occupando di un caso analogo in cui sto cercando di accedere al Superbonus110% dovendo rifare anche l’intonaco di una facciata vincolata e quindi non coibentabile; le mie domande sono:

    – Una deroga simile a quella presente per il Bonus facciate è presente anche per il Superbonus110% (perchè di questo non trovo scritto nulla)?

    – Al di là dei bonus, se uno dovesse rifare una facciata vincolata come in questo caso, come si deve comportare per rifarla? Il DM26/06/2015 obbliga a mettere un cappotto per soddisfare le trasmittanze, mentre il regolamento comunale vieta di farlo, è contraddittorio se non ci sono deroghe, ma sul DM26/06/2015 non si parla di deroghe in questi casi o mi sbaglio? Che dobbiamo aspettare che finisca il suo ciclo di vita cadendo a pezzi?

    – Se sono in un caso di ristrutturazione edilizia importante di primo livello, non posso coibentare la facciata a causa del regolamento comunale e non mi verifica il coefficente globale di scambio termico (H’t), c’è modo di derogare la verifica di questo aprametro?

    Spero qualcuno voglia confrontarsi a riguardo
    Grazie

    #59074
    Massimo GUERRI
    Partecipante

    La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E asserisce che nel caso di edificio vincolato si può derogare dagli interventi trainanti ed eseguire interventi trainati con l’obbligo comunque di miglioramento delle due classi energetiche. La demolizione e il rifacimento dell’intonaco in questo caso non può beneficiare del superbonus 110% ma del bonus facciate.Vedere anche l’esperto risponde n.45 – speciale 110% – del IlSole24ore di lunedì 16/11/2020

    #59075
    Federico COSTANZI
    Partecipante

    Grazie molte per il riscontro dato.
    Provo a spiegarle il mio caso specifico; non potendo riqualificare la facciata principale per i vincoli comunali il mio intento era sbloccare il superbonus110% con un’opera che interessasse almeno il 25% dell’involucro edilizio (senza la facciata principale) come interventi trainanti; a questo punto tiravo dentro altre porzioni di edificio come interventi TRAINATI (compresa la facciata principale), fino a superare il 50% dell’involucro edilizio. Così facendo intendevo verificare l’ H’t (essendo in ristrutturazione di primo livello) dell’edificio senza il bisogno di coibentare la facciata principale ma semplicemnte coibentando tutto il resto.
    Una volta effettuata la verifica sull’H’t non mi è venuto verificato; a questo punto per non doverlo verificare devo scendere a riqualificare una quota inferiore al 50% dell’edificio (ristrutturazione di 2 livello), ma in questo modo non sono più convinto cdi riuscire a migliorare le 2 classi per l’ottenimento del Superbonus. Così è quasi impossibile per un edificio vincolato accedere al superbonus; da qui era nato il mio dubbio.

    Ad ogni modo ho capito, la circolare dà modo di sbloccare il superbonus direttamente con gli interventi trainati, senza scomodare quelli trainanti, a patto di riuscire a migliorare comunque le due classi.

    La cosa che mi rimane un po’ ostica da capire e che non riguarda propriamente il superbonus è quella che avevo espresso nella seconda domanda, ovvero:

    Se la mia facciata casca a pezzi e, al di là del bonus, la dovessi comunque rifare. Il DM26/06/2015 obbliga a mettere un cappotto per soddisfare le trasmittanze, mentre il regolamento comunale vieta di farlo, è contraddittorio e se non ci sono deroghe finisce che non posso rifare la facciata e lasciarla deteriorare? Una cosa del genere come si risolverebbe?

    La ringrazio.
    Un saluto,

    Federico

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