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  • #60093
    Marcello SILEI
    Partecipante

    Buongiorno,
    Gradirei avere un Vostro parere su due aspetti a mio avviso fondamentali, legati alla definizione degli interventi che accedono ai benefici fiscali Sismabonus.

    Come noto, con un gioco di “scatole cinesi” tipico delle norme Italiane, il DL 34/2020 rinvia per la definizione degli interventi che hanno accesso ai benefici al DL 90/2013, il quale a sua volta rinvia al DPR 917/1986 (per la precisione all’articolo 16-bis aggiunto nel 2011), che recita così:

    “Interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
    Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”

    Si tratta di un testo vecchio di 9 anni, scritto in maniera piuttosto confusa e che può dare adito ad interpretazioni discordanti.
    In attesa di prossimi ed auspicabili chiarimenti normativi, vista la delicatezza della materia, per evitare futuri contenziosi con Agenzia delle Entrate sarebbe sempre consigliabile scegliere l’interpretazione più restrittiva.
    Vengo così ai miei dubbi per i quali richiedo il Vostro parere.

    Relativamente al primo periodo, cosa si intende dire parlando di “misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica”?
    Sembrerebbe significare che le opere per la messa in sicurezza statica sono una tipologia particolare di misure antisismiche. Ma sappiamo che possono esserci opere di messa in sicurezza statica che non riducono il rischio sismico, o addirittura lo aumentano (quali ad esempio un consolidamento di un solaio con getto soletta collaborante), e che quindi a rigore di logica non possono essere qualificate come “misure antisismiche” ( = misure che comportano una riduzione del rischio sismico, calcolato secondo le modalità dell’Allegato A del DM 65/2017).
    La parte finale del primo periodo parla invece, stranamente, solo di “sicurezza statica”.
    Il secondo periodo sembra mettere sullo stesso piano entrambe le categorie, considerate però come distinte.
    La confusione è totale.

    Il primo dubbio è quindi: Le opere di messa in sicurezza statica non qualificabili anche come “misure antisismiche” hanno accesso al beneficio?

    Prima interpretazione: Sì, in ogni caso. Il legislatore non è riuscito a ben distinguere la sicurezza statica da quella sismica, ma il suo intento è chiaramente quello di metterle sullo stesso piano. Anche perché non può esserci sicurezza sismica se prima non c’è sicurezza statica.

    Seconda interpretazione: Sì, ma solo se accompagnate (“trainate”) da misure antisismiche. Le misure antisismiche sono comunque qualificanti in quanto è necessaria una riduzione del rischio sismico (che si chiama pur sempre “Sisma Bonus” e qualcosa di… sismico deve riguardare), ma l’intervento può comunque anche includere opere di messa in sicurezza statica.

    Terza interpretazione (più restrittiva): No. Le misure antisismiche sono l’esclusivo oggetto del provvedimento. Le opere di messa in sicurezza statica possono rientrarci, ma solo se riducono anche il rischio sismico.

    Si tratta di un aspetto importantissimo, sul quale a mio parere sarebbe indispensabile ed urgente un chiarimento del Legislatore.
    Quale è a Vostro avviso l’interpretazione più corretta?
    Nel caso non si tratti della terza (più restrittiva), quali argomenti e riferimenti normativi potremmo utilizzare a nostro supporto in caso di eventuale contenzioso?

    Passando al secondo periodo, la dizione “gli interventi devono comprendere interi edifici” sembra escludere gli interventi locali a meno che gli stessi non siano accompagnati da una valutazione di sicurezza statica e sismica estesa all’intero edificio.
    Per “edificio” può utilizzarsi la definizione di Unità Strutturale contenuta in NTC2018 e Circolare, come ben precisato nelle risposte fornite all’Agenzia delle Entrate dalla Commissione Monitoraggio istituita dal CSLLPP (documento allegato, pareri n.5 e 6).

    Il secondo dubbio è quindi: E’ possibile che un intervento, qualunque esso sia, possa avere accesso al beneficio senza una valutazione di sicurezza estesa all’intero edificio?

    In questo caso l’interpretazione più restrittiva è No. Quindi posso anche accedere al beneficio mettendo una semplice catena, senza passaggio di Classe di Rischio, ma devo dimostrare che l’intervento è prioritario tra tutti quelli possibili sull’edificio per ridurre il rischio sismico.
    Anche in questo caso sarebbe auspicabile un chiarimento del Legislatore, e comunque mi interessa molto il Vostro parere.

    Grazie per l’attenzione e distinti saluti,
    Ing. Marcello Silei

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    #60142
    Enrico FORNI
    Partecipante

    E’ un dubbio che si stanno ponendo in tanti dando anche interpretazioni diverse (viso che come dici giustamente anche te la norma è stata scritta in realtà 25 anni fa (1986) e in un contesto diverso. Non c’erano le NTC e non c’erano gli interventi locali ai sensi delle NTC.
    Io passo mentalmente dalla interpretazione più restrittiva che hai dato a quella meno e ho sempre dubbi per l’una e per l’altra. Secondo me è ragionevole affermare che la sicurezza statica viene prima di quella sismica e che un intervento di miglioramento statico non può che tradursi in un miglioramento sismico anche se non inteso naturalmente ai sensi delle NTC. Infatti il decreto permette anche di non salire di classe.
    Di fatto il Decreto rilancio ha uniformato al 110% le detrazioni esistenti senza modificare norme e procedure.
    Un collega con cui mi sono confrontato ha questa tesi: Gli interventi di cui al comma 1-bis (prima al 50% oggi al 110%) sono per definizione di limitata entità e per necessità anche solo “statiche” (es. sostituzione trave ammalorata, rifacimento solaio sottodimensionato, ecc.). Finora tutti hanno detratto al 50% queste spese. Pertanto lui sostiene, addirittura, che in questi casi, come avveniva prima, non si debba fare la classificazione sismica dell’edificio ma si possa lasciare in bianco sull’asseverazione , che a quel punto serve solo a dichiarare di possedere la polizza assicurativa e asseverare la congruità delle spese.
    Ho mandato una mail all’Ordine nella speranza che si faccia promotore di questa richiesta di chiarimenti
    Saluti
    EF

    A mio parere dovrebbero essere gli Ordini professionali a richiedere i chiarimenti e a fare i giusti interpelli necessari a chiarire questi aspetti.

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