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  • Enrico FORNI
    Partecipante

    E’ un dubbio che si stanno ponendo in tanti dando anche interpretazioni diverse (viso che come dici giustamente anche te la norma è stata scritta in realtà 25 anni fa (1986) e in un contesto diverso. Non c’erano le NTC e non c’erano gli interventi locali ai sensi delle NTC.
    Io passo mentalmente dalla interpretazione più restrittiva che hai dato a quella meno e ho sempre dubbi per l’una e per l’altra. Secondo me è ragionevole affermare che la sicurezza statica viene prima di quella sismica e che un intervento di miglioramento statico non può che tradursi in un miglioramento sismico anche se non inteso naturalmente ai sensi delle NTC. Infatti il decreto permette anche di non salire di classe.
    Di fatto il Decreto rilancio ha uniformato al 110% le detrazioni esistenti senza modificare norme e procedure.
    Un collega con cui mi sono confrontato ha questa tesi: Gli interventi di cui al comma 1-bis (prima al 50% oggi al 110%) sono per definizione di limitata entità e per necessità anche solo “statiche” (es. sostituzione trave ammalorata, rifacimento solaio sottodimensionato, ecc.). Finora tutti hanno detratto al 50% queste spese. Pertanto lui sostiene, addirittura, che in questi casi, come avveniva prima, non si debba fare la classificazione sismica dell’edificio ma si possa lasciare in bianco sull’asseverazione , che a quel punto serve solo a dichiarare di possedere la polizza assicurativa e asseverare la congruità delle spese.
    Ho mandato una mail all’Ordine nella speranza che si faccia promotore di questa richiesta di chiarimenti
    Saluti
    EF

    A mio parere dovrebbero essere gli Ordini professionali a richiedere i chiarimenti e a fare i giusti interpelli necessari a chiarire questi aspetti.

    in risposta a: Sismabonus e unità strutturali #60141
    Enrico FORNI
    Partecipante

    Sono interessato anche io all’argomento. È un dubbio che mi sono posto fin dall’inizio che seguendo vari webinar e ponendo domande non mi hanno del tutto tolto…
    In particolare vorrei capire innanzitutto se nel caso di interventi “locali” su singole strutture (campi di solaio, campi di coperture, singole travi ecc.) si ha diritto alla detrazione.
    Gli interventi di cui al comma 1-bis (oggi pure quelli al 110%) sono per definizione di limitata entità e per necessità anche solo “statiche” (es. sostituzione trave ammalorata, rifacimento solaio sottodimensionato, ecc.).
    Non è chiaro anche se, in questi casi, si debba classificare l’intero edifico (o l’intera u.s.) oppure nell’asseverazione si può lasciare in bianco la classificazione. E’ evidente che classificare l’edificio quando devi realizzare un intervento locale può essere molto complicato (anche solo per l’accesso alle altre u.i.).
    Il principio in questi casi sarebbe questo: dal momento che per gli interventi locali (che avevano accesso alla detrazione del 50%) non serviva la classificazione e non serviva l’asseverazione (previsti invece per il “vecchio” sismabonus”) analogamente per questo “nuovo” sismabonus non dovrebbero servire (avendo semplicemente aumentato la percentuale di detrazione ma la norma è rimasta la stessa). La compilazione dell’Allegato B sarebbe solo utile al discorso assicurativo e alla congruità delle spese.
    Naturalmente è una mia interpretazione e vorrei sentire anche altri pareri. Anzi, forse, visto il punto particolarmente importante del tuo post, potrebbe essere asupicabile che l’ordine si facesse promotore di un interpello all’ADE.

    Enrico Forni

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