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  • #58941
    Lorenzo BALDINI
    Partecipante

    Ci sono stati vari interpelli posti all’Agenzia dell’entrate con cui si chiedeva se il mancato deposito della documentazione relativa al sismabous per demolizione e ricostruzione contestualmente alla scia o pdc consentiva nel caso di pratiche presentate prima del 1 maggio 2019 e successivamente al 1 gennaio 2017 consentisse l’ottenimento dei benefici fiscali con un deposito tardivo

    Le risposte sono state affermative in quanto il 30 aprile 2019 era entata in vigore il dl 34 2019 che con l’art 7 e 8 estendeva la possibilita’ di demolizione e ricostruzione anche alle zone sismiche 2 e 3

    Si riportano estratti dei vari interpelli

    Con riferimento al quesito posto, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici-Servizio tecnico centrale-con nota 4260 del 5 giugno 2020 ha chiarito che il comma 1-septies) dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, come modificato dall’articolo 8 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 “tenuto conto della circostanza che l’estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sisma bonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1°gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili – con documentato miglioramento sismico di una o più classi – siano estesi agli

    Sulla base di quanto chiarito dalla nota sopra citata, deve, ritenersi, che, nel caso in esame, l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-septies e la conseguente possibilità di cessione del credito, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tuttavia la richiamata asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito.

    Con lo stesso ragionamento si chiede se spetti la detrazione fiscale pe sismabonus 110% o standard 70/80% a imprese che stiano ristrutturando immobili da vendere e quindi non beni patrimoniali e che non abbiano presentato contestualmente alla scia presentata prima del 25/06/2020 ,la documentazione del sismabous , essendo intervenuta il 25/06/2020 la risoluzioen della agenzia delle entrate che ha esteso le detrazioni per siambonus e ecobonus anche ai beni merce

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