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  • #58970
    Paolo FIASCHI
    Partecipante

    Riporto un quesito tratto da un documento della commissione 110% dell’Ordine Ingegneri di Pesaro-Urbino (ottobre 2020) sul quale vorrei avere altri pareri:

    L’art. 119 comma 4 richiama gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che a sua volta fa riferimento all’art. 16 bis comma 1, lettera i, del DPR 22/12/1986 n. 917 il quale recita testualmente: “interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;”
    Il disposto normativo sopra richiamato ammette al beneficio delle detrazioni fiscali con l’aliquota maggiorata del 110%, tutti gli interventi eseguiti sulle parti strutturali degli edifici siano essi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, sia alla messa in sicurezza statica.
    Tuttavia nel DPR 22/12/1986 n. 917 è precisato che gli interventi devono comprendere gli edifici nella loro interezza.
    Pertanto, ci si chiede, se un intervento locale finalizzato a risolvere carenze di natura statica puntuali (si pensi alla sostituzione di un campo di solaio o alla sostituzione della sola copertura), oppure a risolvere carenze locali di risposta sismica (riparazione di un danno locale conseguente all’attivazione di un cinematismo di una porzione limitata), possa rientrare tra gli interventi incentivati, benché non coinvolga l’intero edificio, oppure se necessariamente le verifiche statiche e sismiche debbano essere estese all’intero edificio (intera unità strutturale) e debbano essere prese in considerazione tutte le carenze di natura statica/sismica, cosicché sia possibile certificare almeno la sicurezza statica dell’intero edificio e sia possibile determinare l’indicatore di rischio sismico.

    #59013
    Piero BOLDRINI
    Partecipante

    Vorrei porvi questo quesito,
    facendo un consolidamento delle fondazioni, ho diritto al sismabonus?

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