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    FABIO FACCHINI
    Partecipante

    Buongiorno,
    la presente come gentile richiesta di chiarimenti.

    A seguito pubblicazione DL n.34/2020 è stata di fatto elevata al 110 l’aliquota di detrazione anche per interventi di cui all’art. 16, comma 1-bis del DL n.63/2013.
    Come diffusa interpretazione, la massima detrazione è stata quindi estesa anche agli interventi di tipo locale, che non comportino una riduzione della Classe di Rischio sismico della costruzione.

    Si sottopongono i seguenti quesiti:

    QUESITO 1

    PREMESSO CHE:
    l’asseverazione da produrre a onere del progettista strutturale (ALLEGATO B), nella sua ultima revisione, prevede la possibilità di asseverare che gli interventi strutturali progettati permettono il passaggio di un numero di classi pari a NESSUNA CLASSE.

    QUESITO:
    Permane il seguente dubbio; nel MODELLO ASSEVERAZIONE (ALLEGATO B) viene richiesto di indicare CLASSE DI RISCHIO ANTE E POST OPERAM; operando tramite interventi locali senza previsto salto di classe, possibile lasciare incomplete tali sezioni? oppure a vostro avviso resta obbligatoria l’attribuzione della CLASSE DI RISCHIO e quindi, in caso di fabbricati in cemento armato (esclusi dall’ambito di applicazione del METODO SEMPLIFICATO), un’analisi agli elementi finiti del fabbricato stesso?

    QUESITO 2

    PREMESSO CHE:
    art. 16-bis comma 1 lettera ‘i’ del TUIR, richiamato dall’art. 16, comma 1-bis del DL n.63/2013, stabilisce che “interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica DEVONO ESSERE REALIZZATI SULLE PARTI STRUTTURALI DEGLI EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI COLLEGATI STRUTTURALMENTE E COMPRENDERE INTERI EDIFICI “

    QUESITO:
    Come si coniuga l’interpretazione che siano ammessi interventi anche locali, con la necessità di garantire che l’intervento coinvolga l’intero edificio? la sola previsione, a titolo di esempio, di sostituzione della copertura, con tecniche che garantiscano una riduzione seppur minima dei carichi, magari con inserimento di cordolo sommitale, o la sola riparazione di quadri fessurativi/lesioni o recuperi corticali, pur rappresentando tipologie di intervento sicuramente migliorative, ma non coinvolgendo in maniera diretta l’intero fabbricato (non tutti i solai, non tutte le murature…) rendono non applicabile l’aliquota maggiorata, non coinvolgendo l’intero edificio?

    QUESITO 3

    In caso di fabbricato a telai in c.a., è a vostro avviso ammissibile, per accesso al SISMABONUS maggiorato al 110%, sempre sulla scorta delle premesse fatte, prevedere solo interventi diffusi su tutte le tamponature esterne volti a scongiurare meccanismi di ribaltamento oltre a lavori di consolidamento e messa in sicurezza statica dei balconi, soggetti tra l’altro a distacchi corticali?

    Entrando nello specifico di un intervento di antiribaltamento delle tamponature esterne, prima citato, qualora si potesse intervenire solo sulla superficie esterna del fabbricato, potendo quindi certificarne l’efficacia per solo meccanismo di rottura ed espulsione dal lato esterno, ciò lo renderebbe non ammissibile?

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